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Regolamento di polizia in materia di passeggiate turistiche guidate

Regolamento di polizia in materia di passeggiate turistiche guidate


Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1.1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'offerta e l'organizzazione di passeggiate turistiche guidate sul territorio della città di Bruges. Con il termine "passeggiate" si intendono visite guidate nelle quali vengono fornite informazioni o spiegazioni sulla città e sulla sua offerta turistico-culturale.
1.2. Il presente regolamento riguarda visite:
- le quali vengono specificatamente richieste e hanno luogo in determinati periodi prestabiliti o alle quali partecipano un numero sufficiente di interessati;
- nell'ambito di viaggi o programmi di gruppo organizzati, anche qualora la visita preveda la presenza di una guida che viaggia insieme ai partecipanti;
- le quali avvengono a fronte di un pagamento, anche qualora ai partecipanti viene richiesto solo un contributo volontario o una mancia.
1.3. Il presente regolamento non riguarda visite:
- le quali rientrano nella sfera personale, coinvolgendo familiari, conoscenti o ospiti;
- che vengono offerte dal personale docente ad alunni o studenti.


Articolo 2 - Possesso obbligatorio di autorizzazione
2.1. A nessuno è consentita l'organizzazione di passeggiate turistiche come specificato nell'articolo 1 senza essere in possesso della previa autorizzazione del sindaco. Con il termine organizzatore" si intende la persona, l'impresa, l'organizzazione o l'associazione che offre le passeggiate turistiche, provvedendo agli aspetti organizzativi e al coordinamento delle guide (e/o svolgendo in prima persona l'attività di guida).
2.2. A nessuno è consentito di svolgere l'attività di guida durante passeggiate turistiche nel significato specificato nell'articolo 1 senza essere in possesso della previa autorizzazione del sindaco. Con il termine "guida" si intende la persona che accompagna e guida i partecipanti in un percorso turistico, indipendentemente dal fatto che sia l'organizzatore in persona o agisca su commissione o per conto di un organizzatore terzo.


Articolo 3 – Autorizzazione per organizzatori
3.1. La richiesta di autorizzazione per organizzatori avviene online mediante il sito web della città (www.visitbruges.be).
3.2. Oltre a fornire i dati necessari, il richiedente dichiara sull'onore:
- di soddisfare tutte le disposizioni vigenti (fiscali e relative al diritto sociale e del lavoro, ...) sia per quanto riguarda la sua persona sia per le guide di cui si avvale;
- di aver stipulato un'assicurazione della responsabilità civile sia per quanto riguarda la sua persona sia per le guide di cui si avvale;
- di aver preso conoscenza del presente regolamento, di osservare le sue disposizioni e di vigilare sulla sua osservanza da parte delle guide di cui si avvale.
3.3. Se del caso, al richiedente può essere richiesta la presentazione della documentazione relativa ai dati menzionati nell'art. 3.2.
3.4. L'autorizzazione è relativa alla persona e non è pertanto trasferibile. In linea teorica, gode di una validità illimitata, salvo revoca temporanea o definitiva.


Articolo 4 - Autorizzazione per guide
4.1. La richiesta di autorizzazione per guide avviene online mediante il sito web della città (www.visitbruges.be).
4.2. Oltre a fornire i dati necessari, il richiedente dichiara sull'onore di aver preso visione del presente regolamento e di osservarne le disposizioni.
4.3. L'autorizzazione per le guide viene elargita sotto forma di un badge consegnato dalla città (VisitBruges). L'autorizzazione è relativa alla persona e non è pertanto trasferibile. In linea teorica, gode di una validità illimitata, salvo revoca temporanea o definitiva.


Articolo 5 - Disposizioni in materia di ordine, tranquillità e sicurezza pubblici, disturbo e immagine della città di Bruges
5.1. Gli organizzatori di passeggiate turistiche garantiscono che le visite avranno luogo nei tempi, nei luoghi e nei modi convenuti o comunicati.
5.2. Gli organizzatori di passeggiate turistiche e le loro guide non sono autorizzati ad avvicinare o procurarsi (potenziali) clienti sul suolo pubblico. Inoltre non possono affidarsi a terzi per avvicinare o procurarsi clienti tra il pubblico.
5.3. La guida si pone sempre in maniera cortese nei confronti dei partecipanti alla passeggiata turistica e nei confronti di altri interlocutori.
5.4. La guida si astiene dall'esprimere commenti nei confronti dei partecipanti alla passeggiata turistiche che potrebbero risultare deplorevoli o offensivi.
5.5. La guida vigila sulla condotta del gruppo: il comportamento dei partecipanti non deve arrecare disturbo o turbare l'ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblici. Qualora ciò avvenga, la guida è tenuta a interrompere la passeggiata turistica.
5.6. Durante la passeggiata turistica, la guida osserva il codice della strada e il regolamento in materia di traffico. Inoltre, la guida non deve in alcun modo interrompere o disciplinare il traffico. Né la guida né il gruppo possono sostare al centro della corsia stradale per scattare fotografie o rispettivamente per fornire o ricevere spiegazioni.
5.7. La guida di passeggiate turistiche non deve provocare alcun tipo di inquinamento acustico. Pertanto, è vietato l'uso di dispositivi di amplificazione. A partire da 25 partecipanti, durante la passeggiata turistica è obbligatorio l'uso di un sistema audio con auricolari (cuffie).
5.8. È vietato l'uso dell'arredo urbano (panchine, cestini dell'immondizia, pali dei lampioni) per rivolgersi ai partecipanti alla passeggiata turistica.


Articolo 6 - Disposizioni in materia di comunicazione, mezzi promozionali e supporti visivi
6.1. La guida di una passeggiata turistica indossa sempre il badge fornito dalla città di Bruges (VisitBruges).
6.2. È vietato collocare oggetti sul suolo pubblico. I mezzi promozionali o i supporti visivi indossati da persone diverse dall'organizzatore e dalla guida si limitano al logo dell'azienda dell'organizzatore. La lettera ‘I’ che si riferisce agli uffici per il turismo riconosciuti non può essere utilizzata su nessun mezzo pubblicitario o persona, né in questa forma né in forma derivata.
6.3. I partecipanti a una passeggiata turistica vengono informati in forma previa e in nessun modo ambigua o fuorviante sul concetto di passeggiata turistica e sul compenso, contributo o mancia a essa legati.
6.4. L'autorizzazione non concede automaticamente al beneficiario diritti relativi alla promozione o alla conclusione di prenotazioni attraverso i canali della città di Bruges. A questo scopo, sono in vigore condizioni indipendenti che tra gli altri fanno riferimento alla disponibilità, al plurilinguismo e alla conformità al posizionamento e alla strategia rivolta al gruppo target della città.
6.5. Eventuali reclami in relazione alla passeggiata turistica e mossi dalla città di Bruges nei confronti dell'organizzatore, verranno esaminati con serietà da parte di quest'ultimo, il quale risponderà alla città (VisitBruges) per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento.


Articolo 7 - Disposizioni particolari
7.1. L'organizzatore vigila sull'osservazione delle disposizioni del presente regolamento da parte delle sue guide e, ove necessario, adotta le misure richieste.
7.2. L'assunzione di guide deve avvenire nelle modalità previste dalla legge (disposizioni fiscali e relative al diritto sociale e del lavoro, ...).
7.3. Il sindaco è autorizzato a proibire interamente o parzialmente le visite guidate o a stabilire particolari condizioni relative a determinate condizioni o eventi nell'interesse dell'ordine, la tranquillità, la sicurezza o la salute pubblici. In nessun caso l'organizzatore o la guida possono richiedere un risarcimento danni.


Articolo 8 - Sorveglianza, sanzioni e altre misure
8.1. Eventuali violazioni del presente regolamento verranno indagate e appurate da parte delle forze dell'ordine e di funzionari competenti.
8.2. Le violazioni al presente regolamento possono:
- essere sanzionate dal funzionario competente con un'ammenda amministrativa del valore massimo di 250€, in conformità al regolamento quadro cittadino in materia di sanzioni amministrative;
- essere sanzionati da parte del College van Burgemeester en Schepenen (giunta comunale) mediante una sospensione temporanea o una revoca definitiva dell'autorizzazione in qualità di organizzatore o di guida.
8.3. Oltre alle sanzioni sopra menzionate, il College van Burgemeester en Schepenen può decidere di:
- escludere l'organizzatore o la guida in oggetto dalla partecipazione a passeggiate turistiche organizzate nel quadro delle attività cittadine;
- escludere l'organizzatore in oggetto dai canali di prenotazione e dalle comunicazioni promozionali cittadine.


Articolo 9 - Entrata in vigore
9.1. A partire dall'approvazione del presente regolamento, potranno essere richieste le autorizzazioni per gli organizzatori (cfr. articolo 3) e per le guide (cfr. articolo 4).
9.2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018. A partire da questa data è necessario essere in possesso delle autorizzazioni richieste e osservare rigorosamente le ulteriori disposizioni ivi contenute.

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